IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 27 maggio 1978,  n.  217,  relativa  al  diritto  di
stabilimento e libera prestazione dei servizi  da  parte  dei  medici
cittadini di Stati membri delle Comunita' economiche europee; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la direttiva n. 86/457/CEE del  Consiglio  del  15  settembre
1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale; 
  Vista la legge 9 maggio 1988,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1988, emanato  dal
Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  della  pubblica
istruzione,  riguardante  le  disposizioni  tecniche  concernenti  il
tirocinio teorico-pratico per la  formazione  specifica  in  medicina
generale dei medici neo-laureati; 
  Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988, con il quale
e' stato indetto il concorso per l'anno 1988  per  l'assegnazione  di
settemilacinquecento borse di studio per medici neo-laureati; 
  Tenuto conto che i contenuti della predetta direttiva n. 86/457/CEE
hanno quindi gia' avuto attuazione pratica,  anche  se  limitata  nel
tempo, mediante la legge 8 aprile 1988, n. 109, e conseguenti decreti
ministeriali citati; 
  Considerato  che  il  tirocinio  teorico-pratico  biennale  per  la
formazione specifica in medicina generale, in corso  di  svolgimento,
ha  durata,  contenuti,  modalita'  di  espletamento  sostanzialmente
conformi alla  disciplina  della  formazione  specifica  in  medicina
generale di cui alla direttiva n. 96/457/CEE; 
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, recante  delega  al  Governo
per l'attuazione di direttive delle Comunita' economiche  europee  in
materia di sanita' e di protezione dei lavoratori; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge  30  luglio
1990, n. 212, il Governo e' delegato ad emanare entro il  termine  di
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  le  norme
necessarie per dare attuazione  alle  direttive  CEE  in  materia  di
sanita' e di  protezione  dei  lavoratori,  tra  le  quali  anche  la
direttiva n. 86/457/CEE di cui all'allegato C) della legge medesima; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 giugno 1991; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  della  sanita',  dell'universita'  e
delle  ricerca  scientifica  e   tecnologica   e   per   le   riforme
istituzionali e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Istituzione del corso 
  1. E' istituito  il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale riservato ai laureati in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio professionale. 
  2. Il corso, della  durata  di  anni  due,  articolato  secondo  la
previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo  pieno  dei
partecipanti con obbligo della frequenza  alle  attivita'  didattiche
sia  pratiche  che  teoriche  e   si   conclude   con   il   rilascio
dell'attestato  di  formazione   in   medicina   generale,   conforme
all'allegato modello.